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Rendicontazione di sostenibilità: approvati nuovi esoneri Rendicontazione di sostenibilità: esonero per le imprese sotto le nuove soglie nel 2026 e 2027 Il Decreto n 193/2026 in vigore dal 24 ottobre è stato pubblicato nel GU n 247/2026 Esso introduce una disposizione sugli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125. In sintesi, per gli esercizi finanziari aventi inizio tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, sono esonerate le imprese con: - ricav...
Rendicontazione di sostenibilità: approvati nuovi esoneri
Rendicontazione di sostenibilità: esonero per le imprese sotto le nuove soglie nel 2026 e 2027
Il Decreto n 193/2026 in vigore dal 24 ottobre è stato pubblicato nel GU n 247/2026
Esso introduce una disposizione sugli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.
In sintesi, per gli esercizi finanziari aventi inizio tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, sono esonerate le imprese con:
- ricavi netti non superiori a 450 milioni di euro; - oppure un numero di dipendenti non superiore a 1.000.
Vediamo il dettaglio.
1) Rendicontazione di sostenibilità: esonero per le imprese sotto le nuove soglie nel 2026 e 2027
Novità per la rendicontazione di sostenibilità delle imprese.
L'articolo 10 del Decreto-legge n. 193 del 23 ottobre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre, modifica il D.Lgs. n. 125/2024 introducendo una deroga temporanea agli obblighi di rendicontazione previsti dalla normativa CSRD.
In particolare, per gli esercizi finanziari che iniziano tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 125/2024 non si applicano alle imprese che, su base individuale o consolidata ove applicabile, presentano almeno una delle seguenti condizioni:
ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a 450 milioni di euro;
numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio non superiore a 1.000.
I due limiti sono alternativi: l'esclusione opera anche quando l'impresa rispetta soltanto uno dei due parametri.
Di conseguenza, sotto il profilo dimensionale, restano nel perimetro degli obblighi le imprese che superano contemporaneamente 450 milioni di euro di ricavi netti e 1.000 dipendenti medi.
Per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, la deroga interessa le rendicontazioni relative agli esercizi 2026 e 2027, rispettivamente pubblicate nel 2027 e nel 2028.
La disposizione interviene sull'articolo 17 del D.Lgs. n. 125/2024, mediante l'aggiunta del comma 3-bis, e lascia ferma la disciplina prevista dall'articolo 5 per le imprese di Paesi terzi.
La novità anticipa, per gli esercizi interessati, il restringimento della platea delle imprese soggette alla rendicontazione di sostenibilità previsto dal nuovo quadro normativo europeo.
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